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L'avvocato Corvino opera a Bergamo e provincia e offre consulenza legale e assistenza a imprese e privati in materia di Diritto Civile, con particolare competenza in aste immobiliari, recupero crediti, risarcimento danni ed esecuzioni giudiziali

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E-mail: info@studiolegalecorvino.it  

Tel. (+39) 035 066 8067
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Copyright © 2023 | Avv. Paolo Corvino | Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bergamo | P.IVA 03191550163

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Attento alla prescrizione nel Diritto Civile: tutela il tuo credito

2021-09-14 13:43

Paolo Corvino

Recupero crediti,

Attento alla prescrizione nel Diritto Civile: tutela il tuo credito

Cos’è la prescrizione? Come puoi tutelare il tuo credito? Ti devono dei soldi, ne hai le prove e dunque stai tranquillo? Pensi che il tuo diritto di credito

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Attento alla prescrizione nel Diritto Civile: tutela il tuo credito

Cos’è la prescrizione? Come puoi tutelare il tuo credito?

 

Ti devono dei soldi, ne hai le prove e dunque stai tranquillo? Pensi che il tuo diritto di credito duri per tutta la vita solo perché è certo, liquido ed esigibile? Ne sei proprio sicuro?

Proviamo a fare chiarezza.

 

Il credito è un diritto giuridicamente tutelato, volto a ottenere da altre persone (debitori) una valutazione economica a seguito di una prestazione.

 

A volte, però, accade che chi vanta un credito si culli nella certezza di poterlo esigere in qualsiasi momento, poiché niente e nessuno potrà ostacolarlo nella soddisfazione di quanto gli spetta.

 

Attenzione: il diritto di credito non vale tutta la vita. Ha infatti una data di scadenza e, pertanto, si deve stare attenti a non incorrere in quelli che si chiamano tempi di prescrizione dei crediti.

Cos’è la prescrizione?

La prescrizione nel Diritto Civile è un istituto del nostro ordinamento, che fa nascere effetti giuridici dal trascorrere del tempo, facendo estinguere un diritto soggettivo (in questo caso un diritto relativo come il diritto di credito), perché non è stato esercitato dal suo titolare per il periodo di tempo indicato dalla legge.

 

Questo accade perché i rapporti giuridici hanno bisogno di certezza e non si può essere certi davanti allo scorrere del tempo all’infinito.

 

Il periodo di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto può essere fatto valere; esso varia in base al diritto di cui si parla.

La prescrizione ordinaria

I diritti si estinguono per prescrizione nel diritto civile con il decorso di dieci anni (l’art. 2946 c.c., salvi i casi in cui la legge disponga diversamente).

 

In tal caso di tratta di prescrizione ordinaria.  Ciò significa che, se in tutto questo lasso di tempo il creditore non ha compiuto alcun atto necessario per soddisfare il suo credito o non ha manifestato all’’esterno alcuna volontà nel recuperarlo, il diritto si estingue. Il creditore non potrà più chiedere nulla al debitore, che potrà certamente festeggiare.

La prescrizione breve

Per alcuni diritti sono previsti termini di prescrizione brevi, come disciplinato dagli artt. 2947 e ss. c.c..

 

Si prescrivono in 5 anni:

 

  •  Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, e nello specifico dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947 c.c.).
  • Le annualità delle rendite perpetue o vitalizie, il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore, le annualità delle pensioni alimentari, le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni, gli interessi, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2948 c.c.).
  • I diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese, così come l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge – art. 2949 c.c..

 

Si prescrivono in 3 anni:

 

  • Il diritto dei professionisti per il compenso della prestazione professionale effettuata, quella dei notai per gli atti da essi compiuti ecc.- 2956 c.c..

 

Esiste persino la prescrizione di 1 anno:

 

  • Come il diritto del mediatore al pagamento della provvigione, il diritto dei farmacisti per il prezzo dei medicinali e quello dei commercianti per le merci vendute a chi non fa commercio ecc. (art. 2955 c.c.).

Cosa fare per evitare il rischio di perdere il credito?

Il creditore potrà interrompere la prescrizione, cioè  fermare il decorso del tempo facendolo ripartire da capo.

 

Non tutti sanno che per fare ciò basta una lettera raccomandata A/R, nella quale si riassume il credito vantato chiedendone l’adempimento e specificando che la medesima vale “quale atto di messa in mora anche ai fini interruttivi della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.”.

 

Per non incorrere in errori sul calcolo della prescrizione e dormire sonni tranquilli, è bene rivolgersi a un legale. Questa scelta permette di comprendere la natura del credito e il relativo termine per la prescrizione.

 

Cosa stai aspettando? Rivolgiti al nostro Studio legale per richiedere subito una consulenza.

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