La negoziazione assistita: la soluzione per evitare le lungaggini di processo
Negoziazione assistita: ne hai mai sentito parlare?
Se hai una controversia in corso oppure temi di rimanere ingarbugliato nei lunghi tempi e nei costi di un giudizio in tribunale, probabilmente sì.
Vediamo insieme di che si tratta.
Cos’è la negoziazione assistita?
La negoziazione assistita è un istituto di risoluzione alternativa delle controversie previsto dal D.L. 132/2014 Decreto Giustizia, convertito nella L. 162/2014.
Questa procedura nasce con gli obiettivi di:
- Ridurre la mole dei processi civili nelle aule dei tribunali.
- Consentire alle parti di risolvere la controversia in tempi celeri e secondo condizioni più economiche già in fase stragiudiziale (prima del giudizio vero e proprio avanti al Tribunale).
La negoziazione assistita è una procedura che si pone come alternativa alla procedura giudiziaria; quindi, deve essere intrapresa prima di adire il giudice civile e con l’assistenza degli avvocati (per questo si chiama assistita).
Limiti e condizione di procedibilità
La negoziazione assistita deve avere come oggetto solo diritti disponibili, quindi diritti che possono essere trasferiti ad altri dal titolare o essere oggetto di rinuncia (art. 2 comma 2 lett. b).
Quindi sono oggetto di negoziazione assistita i diritti patrimoniali in genere.
La negoziazione assistita, inoltre, può essere:
1. Obbligatoria
Riguarda tutte le controversie che concernono (art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 sulla mediazione):
- risarcimenti per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti;
- richieste di pagamento per somme fino a 50 mila euro.
In questo caso, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ossia un’azione che deve essere esperita prima di incardinare un procedimento civile.
Alla prima istanza, il Giudice chiederà se le parti abbiano affrontato il filtro di tale procedura e, in caso negativo, assegnerà alle parti un termine entro cui provvedere.
Soltanto a seguito di esito negativo, inizierà un processo civile vero e proprio.
Dunque, con la negoziazione assistita si risolve la disputa in fase stragiudiziale.
2. Facoltativa
Quando le parti sono libere di optare per questa procedura, purché:
- non riguardi materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria;
- non riguardi materia di lavoro.
Quella facoltativa può essere utilizzata anche per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
La Forma della negoziazione assistita
La negoziazione assistita necessita di una forma scritta a pena di nullità.
Si tratta di un accordo che ha una natura contrattuale e si chiama convenzione di negoziazione; in questo accordo, le parti si accordano per cooperare in buona fede e lealtà, per risolvere in modo bonario la disputa.
È quindi un contratto che impegna le parti a cercare di trovare un accordo amichevole. Questo deve essere sottoscritto:
- dalle parti:
- dall’avvocato o dagli avvocati di entrambe le parti.
Nell’accordo viene inoltre indicato il termine per l’espletamento della procedura, che avverrà in più incontri. Il termine non può essere non inferiore a un mese né superare i tre.
Come avviene il procedimento
Si conferisce l’incarico a un avvocato, che dovrà informarti sulla possibilità della negoziazione assistita, in base al tema della controversia.
Sia nel caso di negoziazione facoltativa che di quella obbligatoria, il procedimento inizia con la formulazione da parte di un avvocato alla controparte di un invito a stipulare la negoziazione, in cui viene indicato l’oggetto della controversia.
L’invito contiene anche l’avvertimento: se non si risponderà entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dello stesso o in caso di mancato rifiuto, nel prosieguo del giudizio davanti al Giudice, questo potrebbe comportare una connotazione negativa in relazione alla determinazione delle spese di giudizio (art. 96 c.p.c.).
La comunicazione dell’invito ha l’effetto di interrompere i tempi della prescrizione e della decadenza.
La procedura di negoziazione può avere:
- Esito positivo: Le parti sottoscrivono l’accordo insieme agli avvocati; questo costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale. In questo modo la controversia finisce.
- Esito negativo: Viene redatto un verbale di mancato accordo, sottoscritto da tutte le parti e che testimonia il tentativo di risolvere bonariamente la controversia. Questo verbale verrà portato davanti al Giudice e valutato in caso di negoziazione obbligatoria.
Sanzioni per chi non rispetta l’invito a stipulare la negoziazione
Nel caso in cui tu ti trovi a essere la controparte, ricevuto l’invito alla negoziazione assistita, occorre prenderlo seriamente in considerazione. Tieni presente che sono previste delle sanzioni economiche in giudizio in fase di spese di giudizio e responsabilità aggravata processuale.
In caso di perdita di una causa in giudizio, il Giudice, pronuncia sulle spese del giudizio e può condannare la parte soccombente (che quindi ha perso) al pagamento della somma quantitativamente determinata, oltre alle spese di giudizio gravanti sulla parte soccombente.
Questo accade, ad esempio, quando la stessa parte non ha accettato l’invito a risolvere la questione tramite la procedura o sia rimasta del tutto silente e inerte. L’ultimo comportamento, infatti, viene valutato come ingiustificato rifiuto.
L’istituto della negoziazione assistita offre enormi vantaggi nella soluzione di dispute anche per quanto riguarda i costi da affrontare. Questi sono legati al valore della controversia, secondo le tabelle del Decreto 55/2014.
Scopri se puoi risolvere il tuo problema ricorrendo alla negoziazione assistita. Compila il modulo e richiedi subito la tua consulenza.